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Il 1° luglio 2009 entra in vigore l'obbligo di redigere l'attestato di
certificazione energetica per le singole unità immobiliari, anche sotto i 1000
mq, vendute o affittate (sia esistenti che di nuova costruzione). La disciplina
energetica degli edifici è contenuta nel d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192 (che ha
attuato la direttiva 2002/91/CE). I commi 3 e 4 dell'art. 6 e dei commi 8 e 9
dell'art. 15 del d.lgs. 192/2005 prevedevano l'obbligo di allegazione dell'AQE,
Attestato di Qualificazione Energetica, o dell'ACE, Attestato di Certificazione
Energetica agli atti di trasferimento a titolo oneroso (e la messa a disposizione
nel caso di locazione) e le rispettive sanzioni di nullità. Tale normativa è
stata successivamente modificata dal d.lgs. 29 dicembre 2006, n. 311 e da
ultimo dal d.l. 112/2008 convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133 che con
l'art. 35 comma 2 bis a firma Calderoli, che sanciva l'abrogazione con effetto
immediato dell'allegazione nell'atto di trasferimento a titolo oneroso
abrogando i sopra citati commi 3 e 4 dell'art. 6 e dei commi 8 e 9 dell'art. 15
del d.lgs. 192/2005. Ma la legge 133, nata per semplificare la questione,
invece l'ha ingarbugliata. Salta sė, a livello nazionale, l'obbligo di
allegazione, ma è rimasto quello di dotare l'edificio del certificato
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